Regolamento del centro di servizio
per il volontariato della provincia di Venezia
Titolo I - Costituzione e scopi :
Art.1 - Il Centro di Servizio per il volontariato della Provincia di Venezia, costituito in associazione secondo i dettami dell’art. 36 e segg. del Codice Civile, senza fini di lucro, ai sensi della L. 11.08.1991 n. 266, recepita dalla L.R. 30.08.1993 n. 40 modificata dalla L.R. 18.01.1995 e dai criteri per l’istituzione, costituzione e funzionamento dei Centri di Servizio approvati dal Comitato di Gestione e notificati a tutte le Organizzazioni di Volontariato iscritte al Registro Regionale con nota prot. n. 8 del 10.07.1996. Le norme relative all’istituzione del Centro, all’iscrizione nell’apposito elenco Regionale e cancellazione dal medesimo, sono stabilite dal D.M.T. 21.11.1991.
Il Centro di Servizio ha sede legale in Marghera – Venezia, via Don Orione n. 1.
Art.2 - Il Centro di Servizio si propone di perseguire le seguenti finalità:
a) diffondere mediante circolari, bollettini, pubblicazioni o altro tutte le informazioni
sul sistema dei servizi sociali svolti nel territorio e tutte le singole iniziative delle
organizzazioni operanti nei diversi settori socio-sanitari, socio-assistenziali, di impegno
civile e di tutela di beni culturali, di soccorso, di protezione civile, ecc.;
b) collaborare con altri Centri di Servizio su tematiche di interesse comune;
c) approntare strumenti e iniziative per la crescita della cultura della solidarietà, per
promuovere nuove iniziative di volontariato e per rafforzare quelle esistenti;
d) offrire consulenza ed assistenza qualificata in ambito fiscale, giuridico, amministrativo e
contabile;
e) approntare strumenti per la progettazione, l’avvio e la realizzazione di specifiche attività,
mediante convenzioni, negoziazioni e “protocolli d’intesa” con Enti Pubblici e privati anche
mediante conferimento di mandati professionali;
f) approntare corsi di formazione e qualificazione nei confronti degli aderenti ad
organizzazioni di volontariato;
g) fornire direttamente o indirettamente alle organizzazioni di volontariato servizi e
prestazioni contenuti in specifici progetti, organicamente formulati, promossi dalle
medesime organizzazioni ed approvati dal Comitato di Gestione in sede di riparto delle
somme di cui alla lettera d) del comma 4 dall’art. 2 del D.M.T. 21.11.1991;
h) ricevere, valutare e successivamente trasmettere al Comitato di Gestione, i progetti di
solidarietà presentati dalle Organizzazioni di Volontariato Provinciali;
i) organizzare e gestire degli spazi messi a disposizione dagli Enti Locali ai Centri di Servizio
per le associazioni di Volontariato.
Titolo II - Organi e poteri :
Art.3 - Sono organi del Centro di Servizio il Consiglio Direttivo e l’Organo di Controllo.
Consiglio direttivo :
Art.4 - Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri così nominati:
- uno nominato dal Comitato di Gestione (ai sensi del D.M.T. 21.11.1991)
- sei membri eletti in rappresentanza dell’Ente Gestore.
La designazione delle cariche sociali viene fatta per voto segreto, con accettazione da parte dell’eletto. Il Consiglio Direttivo resta in carica per un triennio. E’ possibile la rieleggibilità per un altro mandato. La scadenza delle cariche è prevista entro il 31/03/… di ogni triennio.
In caso di vacanza di un membro, il sostituto viene nominato dal Comitato di Gestione, se è di competenza dello stesso e su proposta dell’Ente Gestore, qualora si tratti di uno dei membri espressi dallo stesso. Tale membro resta in carica fino alla scadenza del termine.
Art.5 - Il Consiglio Direttivo nell’espletamento delle proprie funzioni, deve attenersi ai programmi, obiettivi e ambiti di intervento, individuati dal Soggetto Gestore e approvati dal Comitato di Gestione.
Al Presidente dell’Organo spetta la firma e la rappresentanza legale del Centro di Servizio di fronte ai terzi. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento o assenza.
Il Segretario Tesoriere cura con la collaborazione dell’addetto di segreteria, la compilazione dei verbali e la stesura del Bilancio preventivo e del Rendiconto consuntivo.
Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese su iniziativa del presidente o quando allo stesso sia fatta richiesta da almeno tre consiglieri, con convocazione scritta, spedita almeno 8 giorni prima della riunione stessa.
Di ogni seduta è redatto un processo verbale che viene approvato dai partecipanti nella seduta successiva.
Le delibere del Consiglio sono valide se alla riunione sono presenti almeno la metà più uno dei consiglieri in carica.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente, ove questi intende manifestarlo.
Art.6 - Il Consiglio Direttivo approva il Rendiconto Consuntivo, il Bilancio Preventivo e la Relazione accompagnatoria del Centro di Servizio. Tutta la documentazione deve essere inviata al Comitato di Gestione.
Art.7 - Al Consiglio Direttivo, in particolare spettano:
a) la valutazione, il coordinamento, il parere e il successivo invio al Comitato di Gestione
dei Progetti presentati al Centro di Servizio dalle varie Organizzazioni di Volontariato
della Provincia;
b) l’orientamento e la gestione delle attività del Centro di Servizio per il Volontariato.
Art.8 - L’Organo di Controllo è composto da tre membri, così nominati:
- uno dal Comitato di Gestione (ai sensi dell’art. 2 del D.M.T. 21.11.1991);
- uno dall’assemblea dei Presidenti delle Organizzazioni di Volontariato della Provincia;
- uno dall’Amministrazione Provinciale di Venezia.
Tali membri richiedono un’adeguata professionalità in ambito amministrativo/contabile con esperienza in materia di solidarietà e volontariato.
L’Organo di Controllo nel suo ambito nomina il Presidente.
I membri dell’Organo di Controllo assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo e procedono al controllo del Bilancio Preventivo e del Rendiconto Consuntivo del Centro. A tale controllo dovrà seguire una relazione da inviare al Comitato di Gestione.
L’Organo di Controllo resta in carica per un triennio. In caso di impedimento duraturo o dimissioni di un membro, il sostituto viene nominato secondo quanto stabilito dal comma 1, art. 8. Tale membro resta in carica fino alla scadenza del termine degli altri membri in carica.
Art.9 - L’Organo di Controllo si riunisce almeno una volta al trimestre, deliberando a maggioranza; in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Delle riunioni viene redatto processo verbale.
Art.10 - All’Organo di Controllo compete la vigilanza sull’attività del Centro di Servizio in relazione alle funzioni del Centro di Servizio e ne riferisce almeno una volta l’anno al Comitato di Gestione. Qualora insorgessero problemi sull’andamento gestionale l’Organo di Controllo ha l’obbligo di relazionare in merito, anche in via straordinaria, al Comitato di Gestione.
Titolo III - Risorse umane :
Art.11 - Per il conseguimento dei propri fini, il Centro di Servizio si avvale principalmente dell’attività di volontari, obiettori di coscienza e di personale messo a disposizione dagli enti locali. Può avvalersi anche di personale retribuito con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e di liberi professionisti.
I componenti degli Organi del Centro di Servizio, i volontari, gli obiettori di coscienza e i collaboratori a qualsiasi titolo devono essere assicurati in base alla normativa vigente.
Titolo IV - Risorse economiche :
Art.12 - Le risorse del Centro di Servizio sono costituite dalle somme messe a disposizione dal Comitato di Gestione, dagli Enti Locali, dalla Regione e da eventuali altri soggetti pubblici e/o privati.
Le somme depositate presso una Azienda di Credito, scelta dal Centro stesso, saranno utilizzabili in conformità al Bilancio Preventivo.
Per importi di spesa superiori ai 10 milioni di lire, per operazioni e commesse eterogenee, la firma dovrà essere congiuntamente posta dal Presidente e dal Direttore amministrativo.
Titolo V - La gestione :
Art.13 - La gestione del Centro di Servizio viene revocata dal Comitato di Gestione, sentito l’Organo di Controllo, nel caso in cui non si garantita la normale funzionalità del Centro medesimo.
Titolo VI - Il bilancio :
Art.14 - Il Bilancio Preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo. Viene elaborato dal Direttore Amministrativo e approvato da Consiglio Direttivo entro il 30/10. di ogni anno.
Il Rendiconto Consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Viene elaborato dal Direttore amministrativo e approvato dal Consiglio Direttivo entro il 30/04. di ogni anno.
Art.15 - I Bilanci di cui all’art. 14 devono essere inviati entro trenta giorni dalla loro approvazione al Comitato di Gestione, completi del visto e della relazione dell’Organo di Controllo.
Art.16 - Il Bilancio Preventivo ed il Rendiconto Consuntivo devono essere depositati presso la sede del Centro di Servizio trenta giorni prima della seduta in cui sono stati messi all’ordine del giorno. Alla stessa data deve essere inviata la lettera di convocazione del Consiglio Direttivo con allegata la copia dei bilanci stessi. Per ogni ulteriore consultazione si fa riferimento alla L. 142 del 05.08.1990.
Art.17 - Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il diritto al rimborso di spese opportunamente giustificate e documentate.
Art.18 - L’esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Art.19 - Il regolamento del Centro di Servizio è pubblicato presso l’apposito spazio predisposto presso il Centro di Servizio ed entra in vigore trascorso il 15° giorno dalla data della suddetta pubblicazione.
Titolo VII - Disposizioni finali :
Art.20 - Per quanto non previsto nel presente regolamento, si richiamano i principi generali dell’ordinamento e la legislazione vigente nelle singole materie.